Normativa Concordata

Art. 9.
1. La Repubblica italiana, in conformita’ al principio della liberta’ della scuola e dell’insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e
istituti di educazione.
A tali scuole che ottengano la parita’ e’ assicurata piena liberta’, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l’esame di Stato.
2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuera’ ad assicurare, nel quadro delle finalita’ della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni, ordine e grado.
Nel rispetto della liberta’ di coscienza e della responsabilita’ educativa dei genitori, e’ garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorita’ scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

PROTOCOLLO ADDIZIONALE 5. (In relazione all’articolo 9)
a) L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 e’ impartito – in conformita’ alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della liberta’ di coscienza degli alunni – da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorita’ ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dal autorita’ scolastica.
Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento puo’ essere impartito dall’insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall’autorita’ ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.
b) Con successiva intesa tra le competenti autorita’ scolastiche e la Conferenza Episcopale italiana verranno determinati:
1) i programmi dell’insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;
2) le modalita’ di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
3) i criteri per la scelta dei libri di testo;
4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.
c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia e’ disciplinata da norme particolari.

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IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

quale autorita’ statale che sovraintende al sistema educativo di istruzione e di formazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 giugno 2012 a norma della legge 23 agosto 1988, n. 400,

e
IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

che, debitamente autorizzato, agisce a nome della Conferenza stessa ai sensi dell’art. 5 del suo statuto e a norma del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico;
Vista l’Intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva nella Repubblica italiana con d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, e modificata con l’intesa del 13 giugno 1990, resa esecutiva con d.P.R. 23 giugno 1990, n. 202;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare gli articoli 309 e 310;
Ritenuto di aggiornare i profili di qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica, adeguandoli ai nuovi criteri degli ordinamenti accademici;
In attuazione dell’art. 9, n. 2, dell’accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato Lateranense e che continua ad assicurare, nel quadro delle finalita’ della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado;

determinano:

con la presente intesa gli specifici contenuti per le materie previste dal punto 5, lettera b), del protocollo addizionale relativo al medesimo accordo.

1. Indicazioni didattiche per l’insegnamento della religione cattolica.
1.1. Premesso che l’insegnamento della religione cattolica e’ impartito, nel rispetto della liberta’ di coscienza degli alunni, secondo indicazioni didattiche che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalita’ della scuola, le modalita’ di adozione delle indicazioni didattiche stesse sono determinate da quanto segue.
1.2. Le indicazioni didattiche per l’insegnamento della religione cattolica sono adottate per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca previa intesa con la Conferenza episcopale italiana, ferma restando la competenza esclusiva di quest’ultima a definirne la conformita’ con la dottrina della Chiesa.
Con le medesime modalita’ potranno essere determinate, su richiesta di ciascuna delle Parti, eventuali modifiche delle indicazioni didattiche.

2. Modalita’ di organizzazione dell’insegnamento della religione cattolica.
2.1. Premesso che:
a) il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell’orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni;
b) la scelta operata su richiesta dell’autorita’ scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui e’ prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalita’ di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica;
c) e’ assicurata, ai fini dell’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi, una tempestiva informazione agli interessati da parte del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sulla disciplina dell’insegnamento della religione cattolica;
d) l’insegnamento della religione cattolica e’ impartito ai sensi del punto 5, lettera a), del protocollo addizionale da insegnanti riconosciuti idonei dalla competente autorita’ ecclesiastica; le modalita’ di organizzazione dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche sono determinate come segue:
2.2. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, l’insegnamento della religione cattolica e’ organizzato attribuendo ad esso, nel quadro dell’orario settimanale, le ore di lezione previste dagli ordinamenti didattici attualmente in vigore, salvo successive intese.
La collocazione oraria di tali lezioni e’ effettuata dal dirigente scolastico sulla base delle proposte del Collegio dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell’ambito della scuola e per ciascuna classe.
2.3. Nelle scuole primarie sono organizzate specifiche e autonome attivita’ di insegnamento della religione cattolica secondo le indicazioni didattiche di cui al punto l. A tale insegnamento sono assegnate complessivamente due ore nell’arco della settimana.
2.4. Nelle scuole dell’infanzia sono organizzate specifiche e autonome attivita’ educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica nelle forme definite secondo le modalita’ di cui al punto l.
Le suddette attivita’ sono comprese nella progettazione educativo-didattica della scuola e organizzate, secondo i criteri di flessibilita’ peculiari della scuola dell’infanzia, in unita’ di apprendimento da realizzare, anche con raggruppamenti di piu’ ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nell’arco dell’anno scolastico.
2.5. L’insegnamento della religione cattolica e’ impartito da insegnanti in possesso di idoneita’ riconosciuta dall’ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d’intesa con l’ordinario diocesano, dalle competenti autorita’ scolastiche ai sensi della normativa statale. Ai fini del raggiungimento dell’intesa per la nomina e l’assunzione dei singoli docenti l’ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall’autorita’ scolastica delle esigenze anche orarie relative all’insegnamento in ciascuna istituzione scolastica, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4.
2.6. Nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie, in conformita’ a quanto disposto dal n. 5, lettera a), secondo comma, del protocollo addizionale, l’insegnamento della religione cattolica, nell’ambito di ogni istituzione scolastica, puo’ essere affidato dall’autorita’ scolastica, sentito l’ordinario diocesano, agli insegnanti della sezione o della classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare la propria disponibilita’ prima dell’inizio dell’anno scolastico.
2.7. Il riconoscimento di idoneita’ all’insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell’ordinario diocesano.
2.8. Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

3. Criteri per la scelta dei libri di testo.
3.1. Premesso che i libri per l’insegnamento della religione cattolica, anche per quanto concerne la scuola primaria, sono testi scolastici e come tali soggetti, a tutti gli effetti, alla stessa disciplina prevista per gli altri libri di testo, i criteri per la loro adozione sono determinati come segue:
3.2. I libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza episcopale italiana e dell’approvazione dell’ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso.
3.3. L’adozione dei libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica e’ deliberata dall’organo scolastico competente, su proposta dell’insegnante di religione, con le stesse modalita’ previste per la scelta dei libri di testo delle altre discipline.

4. Profili per la qualificazione professionale degli insegnanti di religione.
4.l. L’insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalita’ della scuola, deve avere dignita’ formativa e culturale pari a quella delle altre discipline. Detto insegnamento deve essere impartito in conformita’ alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall’autorita’ ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata.
4.2. Per l’insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:
4.2.1. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l’insegnamento della religione cattolica puo’ essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:

a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facolta’ approvata dalla Santa Sede;
b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
c) laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.

4.2.2. Nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie l’insegnamento della religione cattolica puo’ essere impartito:

a) da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui al punto 4.2.1.;
b) da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall’ordinario diocesano.
L’insegnamento della religione cattolica puo’ essere altresi’ impartito, ai sensi del punto 2.6, da insegnanti della sezione o della classe purche’ in possesso di uno specifico master di secondo livello per l’insegnamento della religione cattolica approvato dalla Conferenza episcopale italiana.

4.2.3. La Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca l’elenco delle facolta’ e degli istituti che rilasciano i titoli di cui al punto 4.2.1. e provvedono alla formazione accademica di cui al punto 4.2.2., nonche’ delle discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.2.1., lettera a).
4.3. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.2.1. e 4.2.2. sono richiesti a partire dall’anno scolastico 2017-2018.
4.3.1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente intesa e fino al termine dell’anno scolastico 2016-2017, l’insegnamento della religione cattolica puo’ essere affidato, fermo il riconoscimento di idoneita’ di cui al punto 2.5.:


a) nelle scuole di ogni ordine e grado:
a.1) a coloro che siano in possesso di un diploma accademico di magistero in scienze religiose rilasciato, entro l’ultima sessione dell’anno accademico 2013-2014, da un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;
a.2) a coloro che siano in possesso congiuntamente di una laurea di II livello dell’ordinamento universitario italiano e di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l’ultima sessione dell’anno accademico 2013-2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;
b) nelle scuole dell’infanzia e primarie:
b.1) a coloro che siano in possesso di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l’ultima sessione dell’anno accademico 2013-14, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;
b.2) agli insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l’insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012;
b.3) a coloro che abbiano frequentato nel corso dell’istituto magistrale l’insegnamento della religione cattolica e abbiano impartito l’insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012.


4.3.2. A far data dall’anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l’insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall’ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1. e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell’insegnamento della religione cattolica entro il termine dell’anno scolastico 2016-17.
Sono altresi’ fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall’intesa del 14 dicembre 1985, come successivamente modificata, entro la data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano prestato servizio, nell’insegnamento della religione cattolica, continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007-2008.
4.4. Per l’aggiornamento professionale degli insegnanti di religione in servizio la Conferenza episcopale italiana e il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca attuano le necessarie forme di collaborazione nell’ambito delle rispettive competenze e disponibilita’, fatta salva la competenza delle regioni e degli enti locali a realizzare per gli insegnanti da essi dipendenti analoghe forme di collaborazione rispettivamente con le Conferenze episcopali regionali o con gli ordinari diocesani.
Nell’addivenire alla presente intesa le Parti convengono che, se si manifestasse l’esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno alla stipulazione di una nuova intesa. Parimenti, le Parti si impegnano alla reciproca collaborazione per l’attuazione, nei rispettivi ambiti, della presente intesa, nonche’ a ricercare un’amichevole soluzione qualora sorgessero difficolta’ di interpretazione.
Le Parti si daranno reciproca comunicazione, rispettivamente, dell’avvenuta emanazione e dell’avvenuta promulgazione dell’intesa nei propri ordinamenti.
Roma, 28 giugno 2012

Il Presidente della Conferenza
episcopale italiana
Bagnasco

Il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca
Profumo

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